Statuto

Statuto del Club Alpino Italiano - Sezione di Chivasso

 

TITOLO I - Denominazione, sede, durata


Art. 1 E' costituita un'Associazione denominata "Club Alpino Italiano -Sezione di Chivasso", e sigla "C.A.I. - Sezione di Chivasso". Fondata nell'anno 1922, è dotata di personalità giuridica ed è soggetto di diritto privato, ha sede in Chivasso e durata illimitata.

Art. 2 L'Associazione è una Sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) ed uniforma il proprio ordinamento allo Statuto ed al Regolamento Generale del C.A.I. I membri dell'associazione sono di diritto soci del C.A.I.
L'anno sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.



TITOLO II - Scopi

Art. 3 L'Associazione ha per scopo la diffusione della conoscenza delle montagne, lo studio e la difesa del loro ambiente, per una consapevole promozione dell'alpinismo in ogni sua manifestazione.

Art. 4 L'Associazione non ha scopo di lucro, è indipendente, apolitica, aconfessionale.
 


TITOLO III - Soci

Art. 5 I soci dell'Associazione sono benemeriti, ordinari, famigliari, giovani, secondo quanto stabilisce lo Statuto Generale del C.A.I. Art. 6 Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda, su apposito modulo, al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore; per i minori, la domanda deve essere firmata anche da chi esercita la potestà. Il Consiglio Direttivo decide sull'accettazione. Il socio, con l'ammissione, si impegna ad osservare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione e del C.A.I. , nonché le delibere del Consiglio Direttivo.

Art. 7 I nuovi soci sono tenuti a versare all'Associazione la tassa di iscrizione (comprensiva del costo della tessera) nella misura che verrà stabilita anno per anno dal Consiglio Direttivo e la relativa quota annuale. Il versamento della quota annuale di rinnovo va effettuato entro il 31 Marzo di ogni anno. Il socio non in regola con i versamenti non può partecipare alla vita dell'Associazione né fruire dei servizi sociali.

Art. 8 I diritti dei soci sono quelli stabiliti dallo Statuto Generale, dal Regolamento Generale del C.A.I. e dall'ordinamento Sezionale.
Il socio è libero di trasferirsi ad altra Sezione del C.A.I. nei modi e nei tempi previsti dall'ordinamento generale del C.A.I. Art. 9 La qualità di socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità, per radiazione o per scioglimento dell'Associazione.

Art. 10 Il socio in ritardo da oltre un anno con il pagamento delle quote sociali viene dichiarato decaduto da tale sua qualità; la decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con lo spirito informativo dell'Associazione o con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell'ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno; nei casi più gravi, può essere deliberata la radiazione. Contro i provvedimenti disciplinari, il socio può presentare ricorso a norma del Regolamento Generale del C.A.I.



TITOLO IV - Organi della Associazione

Art. 12 Sono organi dell’Associazione:
- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti
- i Delegati presso la Sede Centrale

Art. 13 Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere affidate a soci iscritti all'Associazione da almeno due anni compiuti.



CAPO 1° - Assemblea dei soci

Art. 14 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; essa è costituita dai soci maggiorenni iscritti e rappresenta tutti i soci; le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o dissenzienti.
L'assemblea esplica le seguenti funzioni:
- Adotta l'ordinamento ed i programmi annuali e pluriennali della Sezione;
- Elegge il Presidente della Sezione;
- Elegge i Consiglieri, i Revisori dei conti, e i Delegati presso la Sede Centrale;
- Approva annualmente la relazione del Presidente, l'operato del Consiglio Direttivo ed i bilanci di esercizio della Sezione.
- Delibera sull'acquisto, sull'alienazione e la costituzione di vincoli reali sugli immobili;
- Delibera sulle modifiche del presente statuto;
- Determina la quota associativa, in misura in ogni caso non inferiore a quanto stabilito dall'Assemblea dei Delegati del C.A.I.
- Delibera sullo scioglimento dell'Associazione, in conformità a quanto previsto dallo Statuto Generale e dal Regolamento Generale del C.A.I.
- Delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo, o che venga sollevata mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci.

Art. 15 L'Assemblea viene convocata dal Consiglio Direttivo due volte all'anno: nel periodo che intercorre fra il 1° Ottobre ed il 30 Novembre, per l'approvazione del bilancio preventivo, la nomina alle cariche sociali e la determinazione della quota associativa per l'anno successivo, ed entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente. L'Assemblea può essere inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei soci. La convocazione avviene mediante avviso affisso nell'albo della sezione con almeno 10 giorni di anticipo; nell'avviso devono essere indicati l'ordine del giorno, ed il giorno, il luogo e l'ora della convocazione.

Art. 16 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali; i soci minori non hanno diritto di voto.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea da altri, ogni socio non può portare più di una delega.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto; tuttavia, in seconda convocazione, che potrà tenersi anche ad un'ora di distanza dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 17 L'Assemblea nomina un Presidente, un Segretario, e se necessario tre Scrutatori.
Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 18 Le deliberazione dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
Tuttavia:
- le deliberazioni concernenti le modifiche statutarie, l'acquisto, l'alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili debbono essere approvate con la maggioranza dei due terzi;
- la deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto al voto.
Le elezioni delle cariche sociali si svolgono a scheda segreta.

Art. 19 Le deliberazioni concernenti l'alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi od altre opere alpine, e le modifiche dello statuto, non acquisteranno efficacia se non dopo l'approvazione da parte degli organi preposti dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I.



CAPO 2° - Consiglio Direttivo

Art. 20 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della Associazione; esso è composto dal Presidente e da 14 Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci.
I Consiglieri durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e sono rinnovati per un terzo ogni anno, il rinnovo parziale dei Consiglieri si effettua rispettando il seguente ciclo triennale: al termine del primo e secondo anno si eleggono cinque Consiglieri; al termine del terzo, quattro Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti due Vice Presidenti, un Segretario, un Vice Segretario ed un Tesoriere.
I nomi dei componenti il Consiglio Direttivo, con l'indicazione del rispettivo incarico, saranno comunicati ai soci mediante affissione all'albo della sezione.
Il Presidente, i due Vice Presidenti, il Segretario ed il Vice Segretario costituiscono il Comitato di Presidenza, il quale si convoca a richiesta del Presidente o di chi ne fa le veci, per procedere alle pratiche urgenti. Il Presidente riferisce sulle delibere prese dal Comitato di Presidenza al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione, per la necessaria ratifica.

Art. 21 Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. In particolare, esso:
- attua il programma annuale di attività dell'Associazione secondo gli indirizzi dell'Assemblea dei Soci;
- convoca l'Assemblea dei soci;
- redige annualmente il bilancio consuntivo e preventivo;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d'associazione di nuovi soci;
- propone la costituzione o lo scioglimento dì Sottosezioni e Gruppi;
- delibera la costituzione di specifiche Commissioni Sezionali; esse operano con apposito Regolamento e svolgono i programmi di attività approvati e deliberati dal Consiglio Direttivo stesso.

Art. 22 Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni due mesi, su convocazione del Presidente; la riunione deve essere convocata entro 15 giorni quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri elettivi. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.
Gli ex Presidenti dell'Associazione hanno facoltà di intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo e di prendervi la parola.

Art. 23 In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio, la sostituzione avverrà nella successiva Assemblea dei soci. Qualora il Consiglio venga a ridursi alla metà dei suoi componenti si dovrà convocare l'Assemblea dei soci per la nomina dei mancanti. I nuovi eletti assumeranno l'anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell'intero Consiglio si dovrà convocare l'Assemblea dei soci nel termine di trenta giorni, ove occorra, a cura dei Revisori dei conti.



CAPO 3° - Presidente

Art. 24 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, ha poteri di rappresentanza che può anche delegare, ha la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e può invitare persone ritenute utili alle sedute dello stesso Consiglio. Riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sui risultati della gestione.

Art. 25 Il Presidente dura in carica tre anni, e non può essere eletto per più di due volte consecutive.

Art. 26 Il Presidente potrà dichiarare decaduti dall'Ufficio quei Consiglieri che per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 27 Il Presidente può affidare ai Vice Presidenti il disbrigo dell'ordinaria amministrazione. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito, con gli stessi poteri, dal Vice Presidente da lui designato o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di iscrizione all'Associazione.



CAPO 4° - Tesoriere e Segretario

Art. 28 Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell'Associazione e ne tiene la contabilità.

Art. 29 Il Segretario compila i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, dà attuazione alle deliberazioni di quest'organo e sovrintende ai servizi amministrativi della Associazione. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento.



CAPO 5° - Revisori dei conti

Art. 30 Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri nominati dall'Assemblea dei soci per un triennio. I Revisori dei conti sono sempre rieleggibili.

Art. 31 Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo della contabilità sociale.
I Revisori dei conti hanno diritto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto ma possono fare inserire a verbale le proprie osservazioni; essi hanno anche diritto di chiedereal Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.



CAPO 6° - Delegati presso la Sede Centrale

Art. 32 I Delegati presso la Sede Centrale (Assemblea dei Delegati) il cui numero - in aggiunta al Presidente, Delegato di diritto - e le cui mansioni, sono stabilite dallo Statuto Generale del C.A.I. vengono eletti dall'Assemblea dei soci, durano in carica un anno e sono rieleggibili. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo senza voto deliberativo. La carica di Delegato non è incompatibile con altre cariche sociali.



TITOLO V - Patrimonio

Art. 33 Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da qualsiasi altra somma che venga erogata da chicchessia a favore dell'Associazione, per il raggiungimento dei suoi scopi statutari.

Art. 34 Le entrate sociali sono costituite:
- dalle tasse di iscrizione;
- dalle quote annuali, detratta la parte spettante al C.A.I. Sede Centrale.

Art. 35 I fondi liquidi dell'Associazione devono essere depositati presso un Istituto di credito, o su conto corrente postale.

Art. 36 I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. In caso di scioglimento dell'Associazione l'intero suo patrimonio verrà devoluto secondo quanto stabilito dallo Statuto Generale del C.A.I.. E' escluso qualsiasi riparto di attività fra i soci.



TITOLO VI - Sottosezioni e Gruppi

Art. 37 L'Associazione può costituire, nel territorio di sua competenza, una o più Sottosezioni, su richiesta dì almeno cinquanta soci maggiorenni. Può anche costituire, nel proprio seno, Gruppi organizzati di soci - su richiesta di almeno venticinque soci maggiorenni - che intendano sviluppare in particolare una delle attività statutarie dell'Associazione, o comunque un'attività compatibile con i fini della Associazione stessa.
La costituzione delle Sottosezioni o dei Gruppi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che deve anche ratificarne i Regolamenti; la costituzione delle Sottosezioni è approvata dal Comitato Direttivo Regionale. Le Sottosezioni godono di autonomia contabile, il loro bilancio viene presentato per la ratifica al Consiglio Direttivo della Sezione. I Gruppi godono di autonomia contabile; il loro bilancio è parte del bilancio annuale della Associazione.

Art. 38 Le Sottosezioni sono amministrate da un Reggente e da un determinato numero di Consiglieri, di cui uno con funzioni di Segretario ed uno di Cassiere, eletti dall'Assemblea dei soci della Sottosezione. Tutti restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Art. 39 Il Reggente partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo della Sezione, in soprannumero, con voto deliberativo.

Art. 40 La Sezione lascia alle Sottosezioni una parte dei residui delle quote dei loro soci, al netto della percentuale spettante alla Sede Centrale. Le quote sociali delle Sottosezioni sono uguali a quelle della Sezione.

Art. 41 Prima dell'Assemblea dei soci dell'Associazione, il Reggente presenterà al Consiglio Direttivo della Sezione, una propria relazione sulla attività svolta e la relazione finanziaria della Sottosezione nell'anno precedente.

Art. 42 Nel caso dì inattività o di irregolare funzionamento della Sottosezione, il Consiglio Direttivo della Sezione provvederà alla revoca del Reggente e dei suoi Consiglieri ed alla nomina di un Commissario Straordinario, la cui gestione durerà sino alla nomina del nuovo Reggente. Nei casi di estrema gravità il Consiglio Direttivo della Sezione potrà procedere allo scioglimento della Sottosezione.

Art. 43 Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo della Sezione, i soci della Sottosezione potranno interporre appello ai sensi del Regolamento Generale del CAI.

Art. 44 In caso di scioglimento di una Sottosezione qualunque ne sia la causa, le attività patrimoniali saranno devolute secondo quanto stabilito dallo Statuto Generale del C.A.I.



TITOLO VII - Clausola compromissoria

Art. 45 Le controversie che dovessero insorgere fra i soci, o fra soci ed organi dell'Associazione relative alla vita dell'Associazione stessa, non potranno venire deferite all'autorità giudiziaria, se prima non venga esperito un tentativo di conciliazione.
Organi competenti ad esperire il tentativo sono:
- il Consiglio Direttivo, Integrato dai Revisori dei conti, per le controversie fra soci;
- il Comitato Direttivo Regionale, per le controversie fra soci ed organi dell'Associazione.
Si applicano le norme procedurali stabilite dal Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 46 Contro le deliberazioni degli organi sezionali che si ritengono in violazione del presente Statuto o dello Statuto e Regolamento Generale del C.A.I. è data possibilità di ricorso a norma dello stesso Regolamento Generale del C.A.I.



TITOLO VIII - Disposizioni finali

Art. 47 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I.

Art. 48 Il presente Statuto, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sarà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I.